(1) La rimanente quota dei fondi di cui all'articolo 28, comma 1, stanziati annualmente, è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi alle organizzazioni turistiche di cui all'articolo 27, per la realizzazione di iniziative di interesse turistico da parte delle organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con enti e privati.