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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 29 (Contributi e sussidi integrativi)

(1) La rimanente quota dei fondi di cui all'articolo 28, comma 1, stanziati annualmente, è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi alle organizzazioni turistiche di cui all'articolo 27, per la realizzazione di iniziative di interesse turistico da parte delle organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con enti e privati.