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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 26 (Patrimonio)

(1) Le associazioni turistiche che succedono alle aziende ai sensi del comma 1 dell'articolo 23, subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende. In particolare ad esse è trasferita la titolarità dei beni mobili ed immobili.

(2) Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, la Giunta provinciale provvede alla ripartizione ed assegnazione dei beni delle associazioni subentranti.

(3) Le entrate, anche di natura tributaria, riconosciute dalla vigente legislazione alle aziende disciolte, sono devolute alle associazioni turistiche subentranti, avuto riguardo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.