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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 19 (Finalità e compiti)

(1) Per ottenere una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività promozionali, la Provincia promuove e favorisce la costituzione di consorzi sovracomunali tra le organizzazioni turistiche operanti in ambiti con caratteristiche turistiche possibilmente omogenee.

(2) A tali consorzi è affidata l'attività di marketing turistico che può essere svolta con maggiore efficienza ed economicità a livello sovracomunale. I consorzi curano le manifestazioni sovracomunali di prevalente interesse turistico e possono svolgere attività di mediazione e prenotazione di servizi turistici. Ai consorzi turistici è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza.