(1) La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge è affidata all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e limitatamente alle norme concernenti la tutela da inquinamenti ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente.
(2) L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi esercita in materia di prevenzione incendi, nonché nelle materie relative alla sicurezza ed al contenimento di consumo energetico degli impianti di riscaldamento, le seguenti funzioni: