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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 7 (Costruzione e verifica dei locali di pubblico spettacolo)

(1) La concessione edilizia per la costruzione o la ristrutturazione di locali di pubblico spettacolo e la rispettiva licenza d’uso sono rilasciate previa verifica della conformità dei lavori progettati alle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera a).

(2) Qualora il sindaco, nell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 3, comma 8, della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, richieda in ordine ai locali di pubblico spettacolo la consulenza tecnica e l’esecuzione di controlli all’Ufficio provinciale Prevenzione incendi, quest’ultimo coinvolge in ogni caso la Ripartizione provinciale Enti locali.

(3) Una copia della concessione edilizia di cui al comma 1 è trasmessa alla Ripartizione provinciale Enti locali. 18)

18)
L'art. 7, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.