In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 4 (Requisiti oggettivi)

(1) L'autorizzazione può essere concessa qualora:

  1. nell'area interessata sia presente un'adeguata richiesta per un determinato tipo di spettacolo;
  2. il richiedente disponga di una idonea struttura per lo svolgimento dello stesso;
  3. non si oppongano ragioni di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.