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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 12 (Sanzioni amministrative)  delibera sentenza

(1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 5/bis, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 144,00 euro a 1.410,00 euro. 11)23)

(1/bis) In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 o delle norme tecniche del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera b), la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è quintuplicata. 24)

(1/ter) In caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera a), oppure delle prescrizioni impartite al fine di tutelare l’incolumità pubblica, è disposta la sospensione della licenza d’esercizio fino a sette giorni consecutivi. 24)

(1/quater) In caso di violazione dell’orario di chiusura si applicano le disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.24)

(2) Le sanzioni amministrative sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dal direttore della Ripartizione provinciale Enti locali o dal sindaco competente per territorio. 25)

(3) I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all'amministrazione che ha irrogato le sanzioni stesse.

massimeCorte costituzionale - sentenza 9 novembre 2011, n. 300 - Giochi d'azzardo - disposizioni provinciali contenti distanze minime tra sale giochi e d.c. zone sensibili come scuole e strutture sanitarie - leggittimità
11)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 1, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
23)
L'art. 12, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 10 novembre 1993, n. 21, successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, ed infine così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
24)
L'art. 12, commi 1/bis, 1/ter e 1/quater, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
25)
L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.