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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 10 (Commissione provinciale per i pubblici spettacoli)

(1) È istituita la Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

(2) La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:

  1. il direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di pubblici spettacoli, che la presiede;
  2. un ingegnere o un architetto;
  3. un esperto in materia di prevenzione incendi;
  4. un esperto di elettrotecnica;
  5. un esperto di medicina di emergenza
  6. un rappresentante della Questura ;19)
  7. un rappresentante dei prestatori dei servizi per eventi; 19)
  8. un rappresentante del settore della cultura giovanile; 19)
  9. un rappresentante dell’associazione più rappresentativa a livello provinciale degli esercenti pubblici. 19)

(3) Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente per sostituire il componente effettivo in caso di assenza o di impedimento.

(4) Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Ripartizione provinciale Enti locali.

(5)Il sindaco e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La Commissione può delegare a singoli componenti l’esercizio di determinate funzioni. 20)

(6) Ai componenti della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti per la partecipazione a commissioni istituite presso l’amministrazione provinciale. 21)

19)
Le lettere f), g), h) e i), dell'art. 10, comma 2, sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
20)
L'art. 10, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
21)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.