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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 1 (Ambito di applicazione)  delibera sentenza

(1) La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di rappresentazioni teatrali e cinematografiche, di recite, intrattenimenti, manifestazioni sportive, spettacoli viaggianti, esposizioni e spettacoli simili, nonché l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione.

(2) Lo svolgimento di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico e l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione sono soggetti all’autorizzazione del Presidente della Provincia, che col medesimo provvedimento autorizza, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, anche la somministrazione di cibi e bevande. 3)

(3) Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell’ordine pubblico, della sicurezza e della quiete pubblica, può essere vietato lo svolgimento degli spettacoli o possono essere imposte le necessarie limitazioni di tempo e di luogo3)

(4) Non sono soggetti ad autorizzazione intrattenimenti in esercizi pubblici, sempreché siano legati a particolari occasioni riservate ad una cerchia definita di persone e che venga osservato il limite della capacità ricettiva dei rispettivi locali.

(5) Non sono soggette alla presente legge le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. 4)

massimeDelibera Nr. 1848 del 22.11.2010 - Registrazione di spettacoli viaggianti
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006 - Öffentliche Sicherheit - Unterscheidung zwischen Gastgewerbe und öffentlichen Veranstaltungen - verwaltungspolizeiliche Befugnisse - Erteilung einer Tanzlizenz
3)
L'art. 1, commi 2 e 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
4)
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.