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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 24 (Regolamento di esecuzione)

(1)  Con regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, i diritti e i doveri delle guide alpine e degli aspiranti guida in quanto non disciplinati dalla presente legge, le caratteristiche del distintivo ufficiale e della tessera di riconoscimento.

(2)  Pure con norma regolamentare saranno stabiliti, in quanto non previsti dalla presente legge, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di una scuola di alpinismo.