Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 1991, n. 45.
(1) Il personale di ruolo del Consiglio provinciale può, con il suo consenso, essere trasferito nei ruoli dell'amministrazione provinciale ed è inquadrato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento del personale dell'amministrazione medesima, nel profilo professionale corrispondente al profilo già attribuito presso il Consiglio provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio prestato presso il Consiglio medesimo.
(2) Al personale trasferito è comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Nella prima ipotesi la frazione di biennio maturata alla data del trasferimento è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe stipendiale o aumento periodico.