(1) Le domande di contributo o sovvenzione presentate ai sensi della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, sono valide agli effetti della presente legge e vengono istruite secondo le disposizioni contenute nella medesima dopo l'entrata in vigore. Il competente ufficio provinciale provvede a richiedere agli interessati eventuali elementi a chiarimento, o documentazione integrativa.
(2) La legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, come modificata dall'articolo 9 della legge provinciale 2 giugno 1988, n. 21, è abrogata.
(3) Il termine di presentazione delle domande di contributo o sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 4), 5) e 7), a valere sugli stanziamenti recati dalla presente legge, nonché su quelli iscritti nel bilancio 1990 per l'attuazione della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito nel quindicesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.