(1) Ai medici igienisti distrettuali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, spetta un'indennità mensile di funzione fissata annualmente dalla Giunta provinciale. Tale indennità non può superare il 50 per cento dello stipendio base tabellare iniziale di medico dirigente sanitario.
(2) Le somme riscosse dalle unità sanitarie locali per le prestazioni di cui all'articolo 42 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, effettuate dai medici igienisti distrettuali, sono devolute agli stessi nella misura del novanta per cento. Qualora per le predette prestazioni i medici si avvalgano di personale dipendente dell'unità sanitaria locale o di ambulatorio di cui alla legge provinciale 12 agosto 1982, n. 28tale percentuale è ridotta al settantacinque per cento.
(2/bis) Per le visite finalizzate all’accertamento dell’idoneità psicofisica alla guida di veicoli, natanti e velivoli da diporto la Giunta provinciale può raddoppiare le percentuali di rimborso di cui al comma 2 ai medici igienisti distrettuali. Queste percentuali possono essere stabilite retroattivamente dal 1° settembre 2008. 2)
(3) Per le prestazioni richieste dagli enti pubblici, le unità sanitarie locali riconoscono ai medici igienisti distrettuali le tariffe fissate dalla Giunta provinciale.
(4) L'incarico di medico igienista distrettuale non comporta per il medico di base alcuna limitazione del massimale di scelte e del trattamento economico collegato al rapporto convenzionale di medicina generale, ivi incluse tutte le indennità.3)