Pubblicata nel B.U. 19 aprile 1988, n. 18.
(1) L'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie degli animali, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, viene ogni anno stabilita e regolamentata con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) L'approvvigionamento dei vaccini e dei sieri necessari per l'attuazione delle profilassi vaccinali di cui al primo comma viene effettuato in base ad un programma concordato con il Ministero della Sanità.