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In vigore al: 04/10/2016
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Normativa provinciale
Trasporti
Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 15
Art. 5
a) LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 15
1)
Intervento straordinario per impianti funiviari essenziali
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1984, n. 55:
Art. 5
4)
4)
Modifica l'art. 1 della
L.P. 21 agosto 1975, n. 46
.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
B Collocamento dei lavoratori
a) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 49 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 ottobre 1996, n. 36
c) Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49
d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 38
Art. 1 (Albo delle agenzie per il lavoro)
Art. 2 (Autorizzazioni)
Art. 3 (Requisiti)
Art. 4 (Personale)
Art. 5 (Locali)
Art. 6 (Comunicazione dati)
Art. 7 (Obbligo di comunicazioni)
Art. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
Art. 9 (Divieto di cessione)
f) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
C Orientamento professionale
D Tutela tecnica del lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
b) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
Accertamento sanitario
Assistenza protesica
Art. 4
Art. 5 (Scopi dell'assistenza protesica)
Art. 6 (Protesi e calzature ortopediche, presidi ortopedici e curativi, ausilii speciali)
Art. 7
Art. 8 (Prescrizione)
Art. 9 (Condizioni generali di fornitura)
Art. 10 (Fornitura delle calzature ortopediche)
Art. 11 (Fornitura di protesi acustiche)
Art. 12 (Fornitura di protesi ottiche)
Art. 13 (Fornitura di protesi laringofonetiche)
Art. 14 (Fornitura di carrozzelle ortopediche)
Art. 15 (Protesi e ausilii speciali non ammessi)
Art. 16 (Rinnovo delle forniture protesiche)
Art. 17 (Riparazione e manutenzione delle protesi)
Art. 18 (Protesi fornite da ditte estere)
Art. 19 (Presa in consegna)
Art. 20 (Disposizioni finali)
d) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1980, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1998, n. 895
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
z) Contratto collettivo8 marzo 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
d) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
f) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
Disposizioni in materia di spesa
Altre disposizioni
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22 (Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare)
Art. 23
Art. 24 (Modifica alla , recante "Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998")
Art. 25 (Modifica alla , recante "Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali")
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45-50.
Art. 51 (Clausola d'urgenza)
Tabella A e B
i) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
b) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
GLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
IL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA
LE COMMISSIONI LEGISLATIVE
Art. 31 (Elezione del/della presidente, del/della vicepresidente e del segretario/della segretaria di ciascuna commissione)
Art. 32 (Convocazione delle commissioni)
Art. 33 (Ordine del giorno delle commissioni)
Art. 34 (Assenza)
Art. 35 (Decadenza da componente di commissione e dimissioni)
Art. 36 (Sostituzione di componenti - partecipazione alle sedute in qualità di osservatore/osservatrice)
Art. 37 (Validità delle sedute)
Art. 38 (Segretezza delle sedute)
Art. 39 (Deliberazioni delle commissioni diritto propositivo)
Art. 40 (Processi verbali delle sedute)
Art. 41 (Esame dei disegni di legge)
Art. 42 (Modalità per la discussione dei disegni di legge)
Art. 43 (Termini per l’esame dei disegni di legge)
Art. 44 (Pareri, sopralluoghi e viaggi studio)
Art. 45 (Pareri di altre commissioni e copertura finanziaria dei disegni di legge)
Art. 46 (Relazioni delle commissioni)
Art. 47 (Termini per la distribuzione delle relazioni)
Art. 48 (Termini per le impugnative)
Art. 49
Art. 50 (Procedura in caso di annullamento o abrogazione di leggi provinciali)
Art. 51 (Rinvio)
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
VOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
Art. 86 (Iniziativa legislativa)
Art. 87 (Presentazione dei disegni di legge)
Art. 87/bis (Esame nelle commissioni legislative dei disegni di legge provinciale concernenti la modifica di leggi provinciali in diversi settori)
Art. 88 (Ripresentazione dei disegni di legge respinti)
Art. 89 (Ritiro dei disegni di legge)
Art. 90 (Lettura delle relazioni)
Art. 91 (Apertura e chiusura della discussione generale)
Art. 92 (Ordini del giorno)
Art. 93 (Attuazione degli ordini del giorno)
Art. 94 (Passaggio alla discussione articolata)
Art. 95 (Discussione articolata)
Art. 96
Art. 97 (Emendamenti)
Art. 97/bis (Termini per la presentazione di emendamenti e subemendamenti)
Art. 97/ter (Inammissibilità di emendamenti e subemendamenti)
Art. 97/quater (Discussione e votazione degli articoli, emendamenti e subemendamenti)
Art. 97/quinquies
Art. 97/sexies (Articoli aggiuntivi)
Art. 98
Art. 99
Art. 100 (Disegni di legge con un unico articolo)
Art. 101 (Trattazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio)
Art. 102 (Trattazione del disegno di legge sul rendiconto generale)
Art. 103 (Dichiarazioni di voto)
Art. 104 (Votazione finale)
Art. 105 (Votazione separata per gruppi linguistici)
Art. 106 (Correzioni linguistiche e formali)
Art. 107
Art. 108 (Testi unici)
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO DI AUTONOMIA
Art. 108/bis (Esame delle proposte di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa consiliare o giuntale)
Art. 108/ter (Parere sui progetti di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare)
RELAZIONI E AUDIZIONI
FUNZIONI DI CONTROLLO
USO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
d) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
e) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
a) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
c) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 5
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
a) LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 15
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
b) LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20
c) LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 6 —
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 9
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico