Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.
(1) Al personale ispettivo e direttivo delle scuole materne, di ruolo e incaricato, nonché alle insegnanti in scuola materna di ruolo che sostituiscono i direttori in caso di assenza, è attribuita, con decorrenza 1° settembre 1982 e per la durata dell'espletamento delle relative funzioni, un'indennità nella misura prevista dal D.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, articolo 7, e successive modifiche e integrazioni. 8)
(2) Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano alle suddette indennità di funzione le norme di cui agli articoli 47 e 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni.
(3) L'articolo 58 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, trova applicazione anche nei confronti del personale direttivo della scuola materna.
Vedi l'art. 2 della L.P. 9 agosto 1988, n. 27.