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In vigore al: 04/10/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 221)
Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero

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1)
Pubblicata nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.

Art. 3 (Competenze e organizzazioni)

(1) La Provincia esercita funzioni di promozione delle attività del tempo libero. Essa svolge la propria attività ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché ai sensi del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475.

(2) Altre istituzioni promotrici e/o organizzatrici sono i comuni, singoli o associati, gli enti, le associazioni e organizzazioni ed i rispettivi consorzi operanti nell'ambito provinciale o comprensoriale, nonché le associazioni operanti a livello comunale o rionale che abbiano come rilevante fine statutario le attività del tempo libero.

(3) Gli enti, le associazioni o organizzazioni di cui al precedente comma svolgono e sviluppano la loro attività con piena autonomia e responsabilità.