(1) Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Giunta provinciale. Il Presidente della giunta provinciale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a consiglieri provinciali o a membri dei comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali della Provincia.
(2) La Giunta provinciale sceglie un funzionario amministrativo della Provincia o delle Unità Sanitarie Locali quale segretario delle commissioni esaminatrici, delle sottocommissioni e dei comitati di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale. Possono essere nominati anche funzionari amministrativi tra il personale appartenente ai profili professionali di direttore amministrativo o collaboratore amministrativo.
(3) Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.
(4) Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale, nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione.
(5) La Giunta provinciale può individuare le Unità Sanitarie Locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle Unità Sanitarie Locali sono a carico della Provincia.
(6) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai casi di nomina di sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6, settimo comma, del decreto ministeriale.
(7) Le norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita commissione prevista dall'articolo 41, quarto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
(8) La nomina delle commissioni esaminatrici è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.