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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 221)
Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1982, n. 27.

Art. 2 (Costruzione e ampliamento di rifugi alpini - Qualifica di rifugio alpino)   

(1) La concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini è rilasciata previo nullaosta della Giunta provinciale. La Giunta provinciale esamina il progetto con riferimento alla dimensione e all'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo ed escursionismo nonché con riferimento alle caratteristiche e alle ubicazioni di cui all'articolo 1, sentiti i pareri della Consulta per le attività alpinistiche di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e della Commissione per la tutela del paesaggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

(2)  Per tutti i progetti di costruzione riguardanti rifugi alpini esistenti, compresi i relativi abbattimenti e ricostruzioni, viene richiesta l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

(3)  La qualifica di rifugio alpino può essere attribuita o revocata dall'assessore provinciale al turismo, sentito il parere della Consulta per le attività alpinistiche di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33.

(4)  I titolari degli immobili ai quali è stata revocata la qualifica di rifugio alpino possono richiedere il rilascio della licenza di esercizio ricettivo e hanno diritto a ottenerla se sono in possesso dei relativi requisiti soggettivi e se i vani corrispondono alle vigenti norme sanitarie. Se i titolari non sono in possesso dei requisiti soggettivi, possono acquisire la qualificazione necessaria entro due anni dalla revoca della qualifica di rifugio alpino, conservando nel frattempo il diritto alla gestione dell'esercizio. L'attività di gestione di rifugi alpini è riconosciuta valida ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 2) 3)

2)
Gli artt. 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
3)
L'art. 2 è stato nuovamente sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.