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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 6 (Consiglio di amministrazione)

(1)  L'Azienda è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata di un quinquennio e composto da:

  1. l'assessore provinciale alle foreste, che lo presiede;
  2. il direttore di dipartimento alle foreste, quale vice presidente;
  3. il direttore della Ripartizione provinciale Foreste;
  4. il direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio;
  5. il direttore dell'Azienda;
  6. tre esperti designati dall'assessore provinciale alle foreste. 6)

(2)  La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino.7) 

(3)  Funge da segretario un funzionario della Ripartizione provinciale foreste, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.7) 

(3/bis)  In caso di impedimento, i membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima struttura organizzativa, purché appartenenti allo stesso gruppo linguistico.8) 

(4) 9) 

(5)  Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio dell'azienda.10) 11)

6)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
7)
I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
8)
Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente sostituito dall'art. 28 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
9)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
10)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.
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