In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 8 (Funzioni del consiglio di amministrazione)  

(1)  Spetta al consiglio di amministrazione:

  • a)  deliberare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo dell'Azienda;
  • b)  deliberare l'articolazione interna dell'Azienda, nonché numero e circoscrizioni territoriali delle stazioni forestali demaniali;
  • c)  proporre alla Giunta provinciale l'acquisto e la vendita di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, terreni improduttivi e altri beni immobili; 13)
  • d)  proporre l'acquisto di immobili oggetto di cessazione dell'attività agricola; 14)
  • e)  approvare i piani economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 3;
  • f)  stabilire le proprietà che non presentino condizioni favorevoli per l'Azienda nè al ripopolamento e alla riproduzione, nè al rifugio e alla sosta della selvaggina ai sensi del precedente articolo 4;
  • g)  approvare il programma delle attività dell'Azienda elencate nel precedente articolo 2 e le sue variazioni nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio di cui alla lettera a);
  • h)  approvare le concessioni di aree demaniali e fabbricati aventi durata superiore agli anni nove; 15)
  • i)  approvare l'importo massimo per l'effettuazione di vendite a trattativa privata;
  • l)  approvare i prezzi minimi per la vendita di prodotti forestali a trattativa privata;
  • m)  approvare le tariffe minime per la definizione dei canoni per le concessioni ed i criteri regolanti le stesse aventi durata inferiore agli anni 9;
  • n)  approvare l'effettuazione di interventi e attività di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, nonché approvare la stipulazione di contratti d'opere in relazione ad interventi straordinari connessi alle attività di cui al precedente articolo 2;
  • o)  stabilire il numero massimo dei salariati fissi;
  • p)  autorizzare la sosta di autoveicoli a pagamento nelle aree in amministrazione dall'Azienda e destinate dal piano urbanistico comunale a parcheggio e fissare la tariffa di parcheggio; 16)
  • q)  concedere, compatibilmente alle esigenze dell'azienda, su terreni dati in gestione alla stessa, ai fini della costruzione o del mantenimento di opere pubbliche o di pubblico interesse o altre opere soggette ad iscrizione nel catasto edilizio, il diritto di superficie per la durata massima di 29 anni, salvo rinnovo, e stabilire le condizioni per il rilascio della relativa concessione. 17)

(2)  Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti del consiglio, compreso il presidente o il vicepresidente.

(3)  Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

(4)  Contro gli atti amministrativi adottati dal consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.18) 

13)
La lettera c) è stata sostituita dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
14)
La lettera d) è stata sostituita dall'art. 25 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
15)
La lettera h) dell'art. 8, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 20, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
16)
La lettera p) è stata aggiunta dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e così sostituita dall'art. 20, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
17)
La lettera q) è stata aggiunta dall'art. 32 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
18)
L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionA
ActionActiona) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
ActionActionOrdinamento, compiti e finalità dell'Azienda provinciale foreste e demanio
ActionActionOrgani e uffici dell'Azienda
ActionActionArt. 5 (Organi dell'Azienda)
ActionActionArt. 6 (Consiglio di amministrazione)
ActionActionArt. 7 (Collegio dei revisori)  
ActionActionArt. 8 (Funzioni del consiglio di amministrazione)  
ActionActionArt. 9 (Funzioni del Presidente del consiglio di amministrazione)
ActionActionArt. 10 (Il direttore dell'Azienda)
ActionActionArt. 11
ActionActionGestione dell'Azienda
ActionActionTITOLO IV
ActionActionPersonale dell'Azienda
ActionActionNorme transitorie
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico