(1) Le concessioni di aree demaniali potranno farsi, nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale, soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta o, se trattasi di opere di pubblica utilità, su appezzamenti boscosi di estensione complessiva non superiore a 5.000 metri quadrati. Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano necessari ai bisogni dell'Azienda.23)
(2) In casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può deliberare di rilasciare concessioni di aree, anche di terreni boscati, qualora tali concessioni siano di interesse per l'Azienda o sussistano motivi particolari di pubblico interesse. Tali concessioni sono di norma subordinate alla concessione gratuita all'Azienda di una superficie boscata, ritenuta idonea dal consiglio di amministrazione dell'Azienda, confinante con la proprietà dell'Azienda e di estensione non inferiore alla superficie data in concessione dall'Azienda.
(3) Le norme disciplinari inserite nell'atto di concessione regolanti l'esecuzione di movimenti di terra, valgono quali prescrizioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 del R.D. 16 maggio 1924, n. 1126.
(4) I concessionari devono versare il canone e l'eventuale deposito cauzionale, fissati nell'atto di concessione, prima dell'inizio dei lavori o del godimento della concessione.