(1) Per ottenere la dichiarazione di idoneità di cui al quinto comma dell'articolo 1 le istituzioni e associazioni devono presentare apposita domanda alla Giunta provinciale corredata dei seguenti documenti:
(2) I requisiti dei quali le suddette istituzioni e associazioni devono essere in possesso per la concessione della dichiarazione di idoneità sono:
(3) La Provincia può disporre in ogni momento, sia prima che dopo la concessione della dichiarazione di idoneità, gli accertamenti che ritenesse necessari.
(4) La dichiarazione di idoneità sarà revocata, sentito il comitato di cui all'articolo 9, se verrà a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti per la sua concessione.