(1) Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile:
- pensione per invalidi civili assoluti;pensione per ciechi civili assoluti;pensione per ciechi civili con residuo visivo;pensione per sordomuti 5.200.000
- pensione per invalidi civili parziali;indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni 2.500.000
(1/bis) Per i fini di cui al comma 1 il reddito di lavoro degli invalidi civili parziali è ridotto del 50 per cento.
(2) Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dall'1 gennaio al 31 maggio di ogni anno, è quello di due anni prima dell'anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dall'1 giugno al 31 dicembre di ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell'anno precedente all'anno di erogazione.
(3) Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione.
(4) 14)
(5) Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.15)