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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 461)
Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
2)
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 7 (Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni) 13)         delibera sentenza

(1)  Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile:

  1. pensione per invalidi civili assoluti;pensione per ciechi civili assoluti;pensione per ciechi civili con residuo visivo;pensione per sordomuti 5.200.000
  2. pensione per invalidi civili parziali;indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni 2.500.000

(1/bis)  Per i fini di cui al comma 1 il reddito di lavoro degli invalidi civili parziali è ridotto del 50 per cento.

(2)  Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dall'1 gennaio al 31 maggio di ogni anno, è quello di due anni prima dell'anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dall'1 giugno al 31 dicembre di ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell'anno precedente all'anno di erogazione.

(3)  Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione.

(4) 14)

(5)  Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.15) 

massimeDelibera 29 luglio 2002, n. 2732 - Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011, delibera n. 374 del 12.03.2012, delibera n. 105 del 21.01.2013, delibera n. 116 del 04.02.2014, delibera n. 71 del 20.01.2015 e delibera n. 45 del 19.01.2016)
13)
Gli importi attuali sono riportati nella delibera della Giunta provinciale 8 febbraio 2010, n. 229.
14)
L'art. 7, comma 4, è stato abrogato dall'art. 4, comma 4, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
15)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29, e successivamente modificato dall'art. 5 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22, dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9, dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 20 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 4 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
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