Pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, n. 28.
(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per l'installazione di posti telefonici pubblici o aperti al pubblico in frazioni o in località isolate.
(2) A questo scopo la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale in una misura che può giungere fino al 75% del preventivo di spesa redatto dalla SIP.
(3) Per ottenere il contributo ai sensi del comma precedente, il Comune deve presentare alla Giunta provinciale - Assessorato lavori pubblici - una domanda corredata della seguente documentazione: