Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.
(1) La Provincia istituisce con deliberazione della Giunta provinciale le scuole materne provinciali, che hanno carattere di istituzione pubbliche.3)
(2)2)
(3)2)
(4)2)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.