(1) Le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere sottoposte alla Giunta provinciale per l'approvazione.
(2) Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
(3) Il Consiglio d'istituto può essere sciolto dalla Giunta provinciale quando compie atti contrari alle finalità statutarie, gravi violazioni delle norme di legge o regolamentari, o quando per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza non è in grado di funzionare. In caso di scioglimento, la Giunta provinciale nomina un commissario; il nuovo consiglio d'istituto deve essere nominato entro i successivi sei mesi. 3)