Pubblicata nel B.U. 22 giugno 1976, n. 27.
(1) Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa rispetto alla preesistente legislazione relativa alla formazione professionale nel settore dell'agricoltura e dell'economia domestica rurale, si utilizzano le disponibilità stanziate in bilancio al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.