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In vigore al: 04/10/2016

Legge provinciale 25 luglio 1970, n. 161)2)
Tutela del paesaggio

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 11 agosto 1970, N 33.
2)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

Art. 1 (Oggetto della tutela del paesaggio)  delibera sentenza

(1) Per tutela della bellezza e del carattere dei paesaggi e siti si intende la conservazione e, dove possibile, il restauro dell'aspetto dei paesaggi e siti, naturali, rurali ed urbani, che presentano un interesse culturale od estetico o costituiscono un ambiente naturale tipico.

(2) A tale scopo possono essere individuati accanto alla tutela generica del paesaggio estesa a tutto il territorio nei limiti di cui all'articolo 10:

  1. i monumenti naturali, consistenti in elementi o parti limitate della natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi;
  2. le zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformanti ad opera dell'uomo, comprese le strutture insediative, che presentino singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà;
  3. gli elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all'opera dell'uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull'ambiente antropizzato circostante;
  4. i parchi e le riserve naturali, ancora integre nell'equilibrio ecologico o che presentino particolarmente interesse scientifico, destinato alla ricerca, all'educazione ed eventualmente alla ricreazione della popolazione;
  5. i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro bellezza o per la rilevanza della flora o fauna ivi stanziate.

(3) Se gli strumenti urbanistici prevedono nelle zone soggette a tutela specifica ai sensi del comma precedente nuovi insediamenti, il disegno degli edifici deve rispettare le esigenze estetiche riferite agli edifici stessi, e, pur evitando una facile imitazione di forme tradizionali e pittoresche, deve essere in armonia con l'ambiente naturale che si intende salvaguardare, avendo fondamentale riguardo agli aspetti estetici e dimensionali dei nuovi edifici da realizzare.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 4. September 2009, Nr. 283 - Ensembleschutz - Gesamtheit von Gebäuden und Freiflächen – Wälder und Gewässer usw. - Landschaftsschutz
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 13.02.2008 - Landschaftsschutzermächtigung - ästhetische Belange - Beurteilung der Landschaftsschutzkommission - Sachurteil - beschränkte Justiziabilität
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 21.12.2007 - Tutela del paesaggio - valutazione di merito della commissione - tutela del paesaggio è valore costituzionale prevalente su qualsiasi altro interesse urbanistico, pubblico o privato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 70 vom 23.02.2004 - Umwelt - Vorrang des Landschaftsschutzes - Abwägung mit privaten Interessen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 01.09.2003 - Tutela del paesaggio - differenziazione tra vincolo paesaggistico e vincolo storico-artistico
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002 - Tutela del paesaggio - prevalenza sugli altri interessi - contemperamento con esigenze diverse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001 - Vincolo paesaggistico - in zona di recupero - autorizzazione del Sindaco - piano paesaggistico - utilizzazione del territorio a scopi agricoli
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 277 vom 28.09.1998 - Gegenstand des Schutzes und Inhalt des UnterschutzstellungsdekretesEintragung einer Aufstiegsanlage auf dem Wege der Abänderung des Gebietsplanes
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 276 del 28.09.1998 - Piano e decreto di vincolo paesaggistico - possono contenere prescrizioni urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 06.05.1996 - Tutela del paesaggio - prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato - discrezionalità della P.A.

Art. 1/bis  delibera sentenza

(1) Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge:

  1. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  2. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  3. le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare;
  4. i ghiacciai e circhi glaciali;
  5. i parchi nazionali o provinciali, nonché i territori di protezione esterna degli stessi;
  6. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  7. le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
  8. le zone di interesse archeologico.

(2) Nei territori coperti da foreste e da boschi sono consentite le utilizzazioni boschive, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, protezione, antincendio e di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia.

(3) Chiunque intende eseguire lavori nei territori definiti dal primo comma deve chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

(4) Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non compromettano l'assetto idrogeologico del territorio.3)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 156 del 02.05.2007 - Piano paesaggistico - natura generale - non serve apposita motivazione - biotopo - costituzione o modifica - procedimento complesso - tutela del paesaggio - prevalenza su altri interessi pubblici - ricerca di contemperamento esigenze diverse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 01.09.2003 - Tutela del paesaggio - differenziazione tra vincolo paesaggistico e vincolo storico-artistico
3)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35; il comma 1, lettera b), è stato successivamente modificato dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 1/ter  delibera sentenza

(1) Il piano urbanistico comunale deve essere integrato da un allegato grafico4) nel quale vengono evidenziati i vincoli paesaggistici imposti ai sensi del precedente articolo 1/bis e con i decreti di vincolo paesaggistico di cui all'articolo 4.5)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 156 del 02.05.2007 - Piano paesaggistico - natura generale - non serve apposita motivazione - biotopo - costituzione o modifica - procedimento complesso - tutela del paesaggio - prevalenza su altri interessi pubblici - ricerca di contemperamento esigenze diverse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 01.09.2003 - Tutela del paesaggio - differenziazione tra vincolo paesaggistico e vincolo storico-artistico
4)
Vedi le norme transitorie contenute nell'art. 11 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35:
5)
L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

Art. 2 (Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale nomina per la durata della legislatura le seguenti commissioni quali organi tecnici amministrativi competenti in materia di tutela del paesaggio e della natura:

  1. Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  2. Commissione per la tutela del paesaggio, composta da:
    1. un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale presidente;
    2. un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale vicepresidente;
    3. un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste;
    4. un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura;
    5. un rappresentante della Ripartizione provinciale Beni culturali;
    6. un rappresentante proposto dall’associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale;
    7. un esperto laureato in scienze agrarie, forestali o in ingegneria, proposto dall’associazione agricoltori più rappresentativa a livello provinciale.

(2) Per ciascun componente è nominato un supplente destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di impedimento.

(3) Alle riunioni della Commissione per la tutela del paesaggio, qualora questa eserciti le funzioni di cui agli articoli 8 e 12, partecipano con diritto di voto i sindaci dei comuni territorialmente interessati ovvero i loro delegati. La votazione nella Commissione avviene separatamente per ogni comune. 6)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 21.12.2007 - Tutela del paesaggio - valutazione di merito della commissione - tutela del paesaggio è valore costituzionale prevalente su qualsiasi altro interesse urbanistico, pubblico o privato
massimeDelibera N. 2921 del 03.09.2007 - Delibera per il Consorzio dell'osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo Pilota per la Galleria di Base del Brennerto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 22.07.1996 - Formazione della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio
6)
L'art. 2 è stato prima sostituito dall'art. 26 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.Ai sensi dell'art. 27 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi dall'art. 11, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 3 (Individuazione dei beni da assoggettare alla tutela specifica)  delibera sentenza

(1) La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio propone i beni o complessi di beni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere da a) a e), che devono essere assoggettati a tutela specifica ai sensi della presente legge. L’iniziativa può essere promossa anche dalla Giunta provinciale, dalle comunità comprensoriali nonché da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, sulla base di un'adeguata motivazione.

(2) Il vincolo può essere proposto anche dalla giunta comunale, secondo la procedura di cui all’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(3) La proposta di vincolo della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio è pubblicata nella rete civica della Provincia e, per la durata di 30 giorni, all'albo del comune territorialmente competente. Si applica la procedura di cui al comma 2 e seguenti dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(4) Se il procedimento concerne l’individuazione dei beni paesaggistici di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), c) e d), la proposta e la decisone finale di sottoposizione a vincolo vengono comunicate ai proprietari dei fondi interessati. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario, i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di comproprietà la comunicazione può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(5) La delibera della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio equivale ad approvazione definitiva, quando il vincolo paesaggistico proposto dalla giunta comunale, con l’esplicito accordo dei proprietari fondiari interessati, è pienamente condiviso dal consiglio comunale. In tale caso, qualora si tratti di trasformazione di bosco ed in presenza della documentazione progettuale necessaria, la Commissione può delegare la competenza per il rilascio dell’autorizzazione per il dissodamento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera i), al sindaco che decide sentita la commissione edilizia comunale.

(6) Nel caso di trasformazione della destinazione da bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato o verde alpino in un’altra delle citate destinazioni, le funzioni della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sono esercitate da una commissione composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, da un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste e dal sindaco del comune territorialmente interessato.

(7) Tutti gli atti del procedimento sono pubblici. 7)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005 - Tutela del paesaggio - imposizione di vincolo - proposta della I commissione - scostamento della delibera della Giunta provinciale - adeguata motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso piano paesaggistico - omessa notifica al Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001 - Vincolo paesaggistico - in zona di recupero - autorizzazione del Sindaco - piano paesaggistico - utilizzazione del territorio a scopi agricoli
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 277 vom 28.09.1998 - Gegenstand des Schutzes und Inhalt des UnterschutzstellungsdekretesEintragung einer Aufstiegsanlage auf dem Wege der Abänderung des Gebietsplanes
7)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, ed infine così sostituito dall'art. 11, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 3/bis 8)

8)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e poi abrogato dall'art. 24, comma 1, lettera c), della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 4 (Vincolo paesaggistico) 9) delibera sentenza

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 21.02.2007 - Landschaftspläne - allgemeines Planungsinstrument - Ausweisung von Zonen -Ermessensmissspielraum, bzw. offensichtliche Ungleichbehandlung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005 - Piano urbanistico comunale - vincolo paesaggistico di zona umida - non è preordinato all'esproprio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005 - Piano paesaggistico - è atto complesso - impugnazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso piano paesaggistico - omessa notifica al Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001 - Vincolo paesaggistico - in zona di recupero - autorizzazione del Sindaco - piano paesaggistico - utilizzazione del territorio a scopi agricoli
9)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19; il comma 1 è stato successivamente abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4; il comma 2 è stato sostituito dall'art. 18, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4. L'intero art. 4 è stato poi abrogato dall'art. 24, comma 1, lettera c), della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 5 (Prescrizioni del vincolo paesaggistico) 10)  delibera sentenza

(1) Il vincolo assoggetta i beni ai poteri dell'autorità secondo le norme della presente legge e comporta per i proprietari, possessore o detentori l'obbligo fondamentale di conservare i beni come tali ed in riferimento all'ambiente, in modo da non alterare i caratteri per i quali sono stati sottoposti a tutela.

(2) La deliberazione deve contenere prescrizioni per adeguare il vincolo alle esigenze specifiche di tutela inerenti a ciascuna categoria di beni di cui all'articolo 1. Le prescrizioni hanno per oggetto i criteri e le modalità dell'uso, della destinazione e del godimento dei beni sottoposti a tutela. In particolare, per assicurare il sereno godimento e la capacità rigeneratrice fisica, morale e spirituale del paesaggio, le prescrizioni possono avere per oggetto la prevenzione o l'eliminazione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e del disturbo mediante rumori, anche in prossimità o in vista del bene o del complesso di beni tutelato, nonché la circolazione con veicoli.11)

(3)12)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 466 del 25.10.2004 - Ambiente - vincolo paesaggistico - nulla osta di deroga - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso piano paesaggistico - omessa notifica al Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001 - Vincolo paesaggistico - in zona di recupero - autorizzazione del Sindaco - piano paesaggistico - utilizzazione del territorio a scopi agricoli
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 277 vom 28.09.1998 - Gegenstand des Schutzes und Inhalt des UnterschutzstellungsdekretesEintragung einer Aufstiegsanlage auf dem Wege der Abänderung des Gebietsplanes
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 276 del 28.09.1998 - Piano e decreto di vincolo paesaggistico - possono contenere prescrizioni urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 163 del 28.06.1996 - Contenuto del decreto modificativo del piano paesaggistico - impianto di risalita
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 25.03.1996 - Decreto di vincolo paesaggistico - vicolo idrogeologico - circolazione con veicoli a motore
10)
La rubrica dell'art. 5 è stata sostituita dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
11)
L'art. 5, comma 2, è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e poi così modificato dall'art. 11, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
12)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 6 (Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica)  delibera sentenza

(1) L'individuazione dei beni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 1, nel piano territoriale provinciale comporta l'imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge.

(2)13)

(3) Le zone per le quali è prescritto un piano di attuazione ai sensi degli articoli 30, 37, 44 e 52 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, a partire dall'approvazione del piano di attuazione non sono sottoposte a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui al successivo articolo 23.

(4) Dopo l'entrata in vigore della legge sul piano territoriale provinciale ovvero dopo l'approvazione del piano urbanistico comunale o dei piani di attuazione di cui al comma 3, si provvede all'adeguamento del vincolo paesaggistico, ad eccezione dei parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale ovvero del piano urbanistico comunale.

(5) È tuttavia fatta salva la facoltà di individuare nelle zone di cui al comma 3 oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'articolo 1 e di sottoporli alla tutela del paesaggio ai sensi della presente legge. Con la delibera della Giunta provinciale ovvero della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, che approva la proposta di vincolo, vengono disposte le modifiche al piano urbanistico comunale, che sono necessarie per adeguare il piano stesso al vincolo paesaggistico. 14)

(6) Qualora i vincoli paesaggistici imposti rendano necessaria una modifica del piano urbanistico comunale, nei vincoli stesso devono essere indicate le modifiche da apportare ai singoli allegati del piano urbanistico comunale. L'ufficio centrale di urbanistica cura le relative modifiche. 15)

(7) Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui agli articoli 11 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al comune competente per territorio. Nelle concessioni edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all'autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni.13)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 156 del 02.05.2007 - Piano paesaggistico - natura generale - non serve apposita motivazione - biotopo - costituzione o modifica - procedimento complesso - tutela del paesaggio - prevalenza su altri interessi pubblici - ricerca di contemperamento esigenze diverse
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 70 vom 23.02.2004 - Umwelt - Vorrang des Landschaftsschutzes - Abwägung mit privaten Interessen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 27 vom 23.01.2004 - Fachpläne - Anpassung des Bauleitplanes - Anpassung des Planes für die landschaftlichen Unterschutzstellungen von Amtswegen - Akte von Kollegialorganen: Meinung einzelner Mitglieder
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 20.03.2001 - Opere pubbliche - potere discrezionale della PA. - tutela ambientale - interventi di privati soggetti ad autorizzazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000 - Ricorso gerarchico - decisione di inammissibilità consegue solo a questioni procedurali -tutela del paesaggio - non spetta alla Provincia sindacato sulla rispondenza delle costruzioni alla normativa urbanistica
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000 - Begründung von Verwaltungsakten - Berücksichtigung vorausgehenden Maßnahmen - Erheblichkeit eines Baueingriffs in das Landschaftsbild - nicht überprüfbares Sachurteil
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000 - Gemeinde - Bürgermeister - Befugnisse im Bereich des Landschaftsschutzes
13)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, e dall'art. 26 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6. Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera b), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
14)
L'art. 6, comma 5, è stato così modificato dall'art. 11, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
15)
L'art. 6, comma 6, è stato così modificato dall'art. 11, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 7 (Effetti dei vincoli paesistici)  delibera sentenza

(1) I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di un immobile da sottoporre a vincolo, a partire dalla pubblicazione della proposta di vincolo da parte della giunta comunale o della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio nella rete civica della Provincia, indipendentemente dagli obblighi maggiori attinenti alle singole specie dei beni tutelati, non possono distruggerlo, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all'immobile stesso e devono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere al sindaco del comune nel cui ambito i lavori devono essere eseguiti e possono iniziare a eseguirli solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione. 16)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 21.12.2007 - Tutela del paesaggio - valutazione di merito della commissione - tutela del paesaggio è valore costituzionale prevalente su qualsiasi altro interesse urbanistico, pubblico o privato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 427 vom 28.11.2006 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - landschaftliche Verträglichkeit eines Bauwerkes - Grenzen der gerichtlichen Prüfbarkeit
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001 - Vincolo paesaggistico - in zona di recupero - autorizzazione del Sindaco - piano paesaggistico - utilizzazione del territorio a scopi agricoli
16)
L'art. 7 è stato prima modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, e poi così sostituito dall'art. 11, comma 6, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 8 (Autorizzazione)  delibera sentenza

(1) L'autorizzazione di cui all'articolo 7 è data dal sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della licenza edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Le determinazioni del sindaco devono essere notificate all'interessato entro il termine di 60 giorni, scaduto il quale l'interessato può ricorrere in via giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto.

(1/bis) Con regolamento di esecuzione sono definite quelle categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio e che sono autorizzati direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Questi interventi non sono soggetti a concessione e autorizzazione edilizia. L'autorizzazione viene trasmessa all'Ispettorato forestale competente.

(2) Entro i 60 giorni di cui al comma 1 il sindaco, d'intesa con l'esperto di cui all'articolo 115, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, può trasmettere la domanda dell'interessato con la prescritta documentazione, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, al direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Ad eccezione degli interventi di cui al comma 1/bis, la trasmissione è obbligatoria, qualora le disposizioni di vincolo prevedano l'esame del progetto da parte dell'autorità paesaggistica provinciale. Il sindaco comunica al richiedente l'invio della pratica al direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio. In questo caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di 60 giorni. 17)

(3) Quando si ritiene che la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta non risulti conforme alle prescrizioni urbanistiche, il Direttore della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio competente invia gli atti al sindaco del Comune interessato. 18)

(4) Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio deve comunicare al Comune e al richiedente la decisione presa sul progetto. Tale decisione è vincolante; scaduto il termine la decisione ricade nella competenza del sindaco. 19)

(5) Per la validità delle riunioni della commissione edilizia comunale è necessaria, limitatamente agli effetti dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo, la partecipazione dell'esperto, rappresentante provinciale o del suo sostituto.

(6) L'ordine del giorno contenente l'elencazione delle domande da esaminare e l'indicazione degli elementi essenziali dei singoli progetti di costruzione deve pervenire al direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e all'esperto rappresentante provinciale almeno otto giorni prima della seduta della commissione edilizia comunale. 20)

(7) L'inosservanza delle modalità di cui ai commi precedenti determina l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata e l'annullamento della stessa da parte della Giunta provinciale, su proposta del Direttore della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio competente. 21)

(8) Qualora la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta venga sottoposta all'esame del Direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggioe sviluppo del territorio, lo stesso può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari condizioni, fra le quali anche il versamento di una cauzione in misura proporzionata all'entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. Se le opere da eseguirsi sono soggette al godimento di un contributo provinciale da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa. 22)

(9) La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento del lavoro autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 21, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

(10) La validità dell'autorizzazione è limitata a cinque anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati è soggetta a nuova autorizzazione.

(11)23)

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17)
L'art. 8, comma 2, è stato così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
18)
L'art. 8, comma 3, è stato così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
19)
L'art. 8, comma 4, è stato così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
20)
L'art. 8, comma 6, è stato così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
21)
L'art. 8, comma 7, è stato così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
22)
L'art. 8, comma 8, è stato così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
23)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, e successivamente modificato dall'art. 5 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35, dall'art. 3, comma 2, della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, dall'art. 35 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, dall'art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11; il comma 11 è stato abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4; il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 25 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27, e successivamente sostituito dall'art. 26 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6. La successiva modifica ad opera dell'articolo 18 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7è stata riabrogata dall'art. 34, comma 1, della L.P. 5 aprile 2007, n. 2.

Art. 9 (Ricorso al collegio tutela del paesaggio)  delibera sentenza

(1) Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione condizionata emesso dal sindaco o dal Direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio ai sensi dell'articolo 8, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al collegio per la tutela del paesaggio. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni ed è così composto: 24)

  1. da un architetto, quale presidente, scelto da una terna di nominativi proposta dalla Camera degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  2. da un esperto in urbanistica, scelto dall'albo degli esperti in urbanistica;
  3. da un esperto in tutela del paesaggio, scelto dall'albo degli esperti in tutela del paesaggio;
  4. da un esperto in materia di patrimonio storico, artistico ed etnografico;
  5. da un esperto scelto dall'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, designato dalle ripartizioni provinciali agricoltura o foreste.

(2) La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro è sostituito in caso di assenza da un membro supplente. In caso di parità di voti decide quello del presidente.

(3) Alle sedute del collegio possono partecipare di volta in volta i sindaci dei Comuni interessati o loro delegati devono però allontanarsi prima della votazione. Le funzioni di segretario del collegio sono esercitate da un funzionario della Provincia con qualifica non inferiore a quella di consigliere o con qualifica corrispondente.

(4) Il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni dalla sua presentazione.25)26)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 370 vom 20.12.1996 - Rekurs an das Kollegium für Landschaftsschutz - Beschränkung auf die vorgebrachten Beschwerdegründe - Abwägung mit anderen Interessen
24)
L'art. 9, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
25)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, e successivamente modificato dall'art. 6 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35, dall'art. 26 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27, dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 27 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
26)
L'art. 9, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 10 27)

27)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 11 (Abbattimento di piante legnose)

(1) Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione è soggetto ad autorizzazione paesaggistica da parte del sindaco l'abbattimento di piante legnose nell'ambito del centro edificato, come delimitato in base all'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. L'abbattimento delle piante legnose al di fuori del centro edificato è autorizzato dall'autorità forestale competente, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21.

(2) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, il presente articolo e il regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio sostituiscono tutte le disposizioni previste in vincoli paesaggistici, approvate ai sensi della presente legge, riguardanti l'abbattimento di piante legnose.28)

28)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 12 (Lavori ed impianti speciali comunque soggetti a preventivo esame)  delibera sentenza

(1) Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati devono ottenere l'autorizzazione da parte del Direttore della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio: 29)

  • a)  tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela "monumenti naturali", "biotopi" e "giardini e parchi";
  • b)  la costruzione di strade con una larghezza complessiva superiore a 2,5 m o di lunghezza superiore a 1000 m, gli allacciamenti di malghe, nonché gli allacciamenti di masi con una larghezza superiore a 3,5 m e una lunghezza superiore a 1,5 km;
  • c)  la costruzione di ferrovie;
  • d)  la realizzazione e l'ampliamento di aeroporti;
  • e)  gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensioni non inferiori a 5000 Volt, gli impianti per la diffusione radiotelevisiva, nonché impianti di telecomunicazione;
  • f)  derivazioni d'acqua, ad eccezione di derivazioni d'acqua fino a 3 l/sec nonché il rinnovo di condutture esistenti senza aumento della qualità di derivazione d'acqua, della costruzione di serbatoi interrati fino ad una capacità di 500 m³, della costruzione di impianti di potabilizzazione, della sostituzione di prese e di prese aggiuntive e della costruzione di pozzi a scopo potabile ed irriguo, la realizzazione di centrali termoelettriche con potenza nominale superiore a 50 chilowatt, serbatoi d'acqua, nonché opere idrauliche di seconda e terza categoria;
  • g)  miniere, cave e torbiere e l'estrazione di materiali inerti;
  • h)  depositi di materiali di qualsiasi tipo su un'area di estensione superiore a 1000 m² rispettivamente con un volume superiore a 1000 m³;
  • i)  il dissodamento di bosco e di siepi nonché la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate; miglioramenti alpestri e progetti di ricomposizione fondiaria; spianamenti di aree intensamente coltivate e di prati sotto la quota di 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie sia complessivamente superiore a 5.000 m², la pendenza superiore al 40 per cento ovvero sia previsto un livellamento superiore a 1 m; tutti gli interventi su superfici situate ad una quota sopra 1600 m sul livello del mare. Per il dissodamento e la soppressione di vegetazione arbustiva ed arborea di campagna in aree intensamente coltivate e al di sotto di 1600 m sul livello del mare la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegata ai dirigenti delle stazioni forestali competenti per territorio, i quali possono prescrivere un eventuale reimpianto compensativo.
  • k)  impianti di irrigazione per una superficie superiore a 3 ettari nonché drenaggi, ad eccezione di impianti di irrigazione per aree intensamente coltivate fino a 10 ettari nonché il rinnovo di impianti esistenti;
  • l)  impianti di risalita, piste da sci, nonché impianti di innevamento artificiale per aree superiori a 2 ettari;
  • m)  condutture e tubazioni sotto terra, qualora l'area occupata durante i lavori superi la larghezza di 5 m;
  • n)  30)
  • o)  tutti i progetti presentati entro cinque anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco, che presentano delle connessioni causali e ambientali con i progetti approvati e superano complessivamente i limiti sopra stabiliti.

(1/bis) Ad eccezione degli interventi elencati alle lettere a), i), e k) del comma 1 nonché delle domande di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, è obbligatorio acquisire il parere della Seconda commissione per la tutela del paesaggio. 31)

(2) Per l'esecuzione di opere di pronto soccorso per calamità pubbliche e di lavori urgenti di prevenzione non è richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica.

(3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 822 del Codice Civile.

(4) I progetti per le attività di cui al comma 1 devono essere sottoposti al parere della commissione edilizia comunale prima dell'inoltro della domanda al comitato VIA32) ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

(5)33)

(6) Per lavori di competenza dello Stato e per la cui realizzazione è prevista l'intesa tra Stato e Provincia, l'esame della corrispondenza dei progetti alle finalità della tutela del paesaggio viene effettuato nel corso del procedimento per la pronuncia dell'intesa.

(7)33)

(8) Nell'autorizzazione devono essere previsti gli interventi compensativi necessari, gli interventi sostitutivi, nonché una cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria, in misura dei costi presunti degli interventi compensativi oppure sostitutivi. Qualora per l'intervento progettato sono concessi contributi provinciale ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa. La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento dell'intervento autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 21, in caso di trasgressione la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

(9) La validità dell'autorizzazione è limitata a cinque anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati è soggetta a nuova autorizzazione.

(10) Entro 30 giorni dalla comunicazione il richiedente può presentare ricorso alla Giunta provinciale contro il provvedimento adottato. Essa decide entro 90 giorni previo parere di un esperto nominato dal direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggioe sviluppo del territorio. 34)

(11) Qualora per l'esame del progetto oppure del ricorso si renda necessario l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni metereologiche invernali non lo permettano nei termini previsti, Direttore della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio può prorogare il termine di legge per la decisione fino al massimo di 90 giorni. Della proroga del termine devono essere informati l'interessato ed il comune competente per territorio.33)35)

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massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985 - Prerogative di tutela del paesaggio in riguardo alle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico
29)
L'art. 12, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
30)
La lettera n) dell'art. 12, comma 1, è stata soppressa dall'art. 8, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 12.
31)
L'art. 12, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 17, comma 4, della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e poi così sosituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
32)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".
33)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27, e successivamente modificato dall'art. 3, comma 3, della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, dall'art. 5 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, dall'art. 31 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 37 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, dall'art. 53 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5, dall'art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11; i commi 5 e 7 sono stati abrogati dall'art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
34)
L'art. 12, comma 10, è stato così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
35)
L'art. 12, comma 11, è stato così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 12/bis

(1) Per la valutazione sull'impatto paesaggistico dei progetti per la regolazione dei corsi d'acqua, di difesa del suolo e viabilità agraria e forestale di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, che saranno eseguite in economia, la commissione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche, viene integrata da un funzionario della ripartizione competente per la tutela del paesaggio iscritto nell'albo degli esperti previsto dall'articolo 47 dell'ordinamento urbanistico provinciale. I progetti debbono contenere gli allegati prescritti dall'articolo 7 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, e dell'articolo 9 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.

(2) Per l'espressione del parere paesaggistico i summenzionati progetti, ad eccezione degli interventi di cui al precedente articolo 1/bis, punto 2, e dei lavori urgenti di prevenzione e di pronto intervento, debbono essere sottoposti all'esame della commissione composta ai sensi del precedente comma, prescindendo dall'ammontare dei preventivi di spesa.

(3) L'esperto può chiedere la trasmissione dei progetti per l'esame alla Seconda commissione per la tutela del paesaggio,36) la quale si esprime entro 30 giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine o in caso di ricorso al parere espresso, la decisione spetta alla Giunta provinciale, che si pronuncia nei successivi 30 giorni. Il parere positivo dell'esperto, rispettivamente della Seconda commissione per la tutela del paesaggio sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 12.

(4) Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e le opere di viabilità agraria e forestale non eseguiti in economia dall'Amministrazione provinciale, devono essere autorizzate con le modalità di cui all'articolo 12.37)

36)
Con l'art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, nel testo di questa legge provinciale le parole "seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio" sono state sostituite con le parole "Seconda commissione per la tutela del paesaggio"
37)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

Art. 13 38)

38)
L'art. 13 è stato soppresso dall'art. 29 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

Art. 14 (Rimozione di manufatti)

(1) Il proprietario o l'imprenditore, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore provinciale competente, deve rimuovere residui di costruzioni o di impianti non utilizzati, secondo la loro destinazione. Ugualmente sono tenuti a sistemare il cono di deiezione, di miniere e cave e di sistemare le torbiere abbandonate in modo tale da ricomporre anche attraverso un organico progetto di sistemazione del verde il quadro ambientale precedentemente alterato.

(2) Contro il provvedimento del sindaco o dell'assessore provinciale competente è ammesso ricorso al collegio per la tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 9.

Art. 15 (Efficacia dei vincoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni)  delibera sentenza

(1) Le norme e le misure di tutela del paesaggio esercitano la loro efficacia verso chiunque ad esclusione delle opere per la difesa militare. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad osservarle per qualunque utilizzazione di beni anche se per scopi di interesse pubblico, ivi comprese le opere di pertinenza delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

(2) Per le grandi opere pubbliche di interesse nazionale, qualora le amministrazioni interessate ne facciano richiesta, l'assessore provinciale competente è tenuto ad esaminare, con il concorso delle amministrazioni richiedenti, soluzioni che contemperino gli interessi del paesaggio con quelli rappresentanti dalle amministrazioni stesse.

(3) Raggiunto l'accordo, il Presidente della giunta provinciale, sentita la Prima commissione per la tutela del paesaggio, autorizza con proprio decreto, modificando, se occorre, il precedente vincolo.39)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000 - Gemeinde - Bürgermeister - Befugnisse im Bereich des Landschaftsschutzes
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985 - Prerogative di tutela del paesaggio in riguardo alle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico
39)
L'art. 15 è stato modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37. La Corte costituzionale con sentenza del 29 marzo 1985, n. 94, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 15 della L.P. 25 luglio 1970, n. 16, nella parte in cui non esclude l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute alla realizzazione delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Art. 16 (Accesso ai luoghi)

(1) Al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla presente legge e di vigilare l'osservanza, il Presidente della giunta provinciale ha sempre facoltà di autorizzare funzionari ed agenti della Provincia, i membri delle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio e gli incaricati comunali ad accedere ai luoghi di interesse paesaggistico, anche se non assoggettati a vincoli specifici, salvo l'obbligo del preavviso ai sensi dell'articolo 4, legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, se si tratta di proprietà private.

(2) Alle persone autorizzate è consentito altresì disporre le riproduzioni ed i rilievi necessari concernenti le caratteristiche di tali luoghi.

(3) L'autorità comunale o provinciale per la tutela del paesaggio favorisce l'accesso e il godimento da parte del pubblico dei beni tutelati dalla presente legge.40)

40)
L'art. 16 è stato modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

Art. 17 (Assistenza della polizia dello Stato)

(1) Ai sensi dell'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 541) , gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale e di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, e gli organi di polizia locale sono tenuti a cooperare all'attuazione della presente legge ed a reprimere ogni infrazione facendo uso dei poteri ad essi spettanti. Di ogni infrazione accertata essi daranno immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato ed all'autorità provinciale per la tutela del paesaggio.

41)
Vedi il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 18 (Assistenza)     delibera sentenza

(1) Per i vincoli imposti a norma della presente legge non è dovuto alcun indennizzo.

(2) L'Amministrazione provinciale favorisce l'educazione al rispetto del paesaggio e la divulgazione delle norme di tutela ed agevola l'attività di enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità. L'Amministrazione provinciale può inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione ad esperti, nonché mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, l'Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico.42)

(3) L'amministrazione può concedere, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma precedente, contributi annui. Per l'attuazione di tali compiti, nonché per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con i proprietari.

(4) Per la conservazione a lungo termine di beni di cui alle lettere a), c) ed e) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione provinciale ha facoltà di effettuare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l'acquisto o affitto di zone vincolate, da parte di Comuni od associazioni protezionistiche legalmente riconosciute, l'Amministrazione provinciale può concedere un contributo fino al 50% dell'importo del contratto d'acquisto o d'affitto.43)

(5) Per l'esecuzione di lavori di mantenimento del quadro paesaggistico in zone tutelate l'amministrazione provinciale può concedere premi incentivi.44)

(6)45)

massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 435 - Direttive per la concessione di contributi per programmi annuali nell’ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio (art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, art. 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 ed art. 114 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13) (modificata con delibera n. 139 del 16.02.2016)
massimeDelibera N. 1438 del 25.05.2009 - Approvazione delle direttive per la concessione di contributi per la gestione die centri visite nei parchi naturali
massimeDelibera N. 1677 del 19.05.2008 - Approvazione delle direttive per la concessione di contributi per iniziative singole nell'ambito della natura e del paesaggio - art. 1 della legge provinciale del 19.01.1973, n . 6
massimeDelibera N. 2181 del 25.06.2007 - Approvazione delle direttive per la concessione di premi incentivanti nell'ambito della cura del paesaggio riguardanti la rinuncia al dissodamento di prati nel biotpo Ontaneto di Sluderno
42)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
43)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.
44)
I comma 5 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35, e successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
45)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35, e successivamente abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

Art. 18/bis (Fondo del paesaggio)   delibera sentenza

(1) Presso l'amministrazione provinciale è istituito un fondo denominato "fondo del paesaggio", il quale contribuisce alla promozione di iniziative dirette alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

  1. la conservazione a lungo termine, il ripristino e la promozione della biodiversità nonché della varietà strutturale del paesaggio e della natura;
  2. la tutela, la cura, la conservazione a lungo termine, il ripristino ovvero lo sviluppo del paesaggio naturale e culturale e dei suoi elementi strutturali;
  3. la conservazione e la promozione di forme di uso e di gestione del territorio aventi valore ecologico;
  4. la cura, il rinnovo, la conservazione, ovvero il ripristino di insiemi meritevoli di tutela;
  5. la tutela delle specie e degli habitat naturali a livello locale nonché gli acquisti di superfici da parte di enti pubblici ai fini di tutela naturalistica;
  6. la gestione dei flussi turistici nei territori soggetti a tutela, la realizzazione di sentieri tematici e naturalistico-didattici e gli interventi di sensibilizzazione in materia di tutela della natura e del paesaggio nonché della cultura edilizia.46)

(2) Ai fini del finanziamento del fondo nel bilancio provinciale vengono annualmente destinati mezzi finanziari.

(3) Al fondo confluiscono inoltre elargizioni e donazioni offerte da terzi, le somme fissate quale misure di compensazione per interventi nell’ambiente e nel paesaggio nonché le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative fissate dall'amministrazione provinciale e riscosse nell’ambito della tutela dell’ambiente, della natura e del paesaggio secondo le leggi provinciali vigenti di settore. 47)

(4) Sulla concessione, sul diniego e su richieste di rimborso delle agevolazioni decide una commissione nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La composizione della commissione nonché il funzionamento della stessa sono determinati con regolamento di esecuzione.48)

massimeDelibera 5 aprile 2016, n. 349 - Criteri per la concessione di agevolazioni dal "fondo del paesaggio"
46)
La lettera f) dell'art. 18/bis, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 35, comma 1, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6.
47)
L'art. 18/bis, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
48)
L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 26 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 18/ter (Partecipazione della Provincia alla Fondazione UNESCO, concernente le Dolomiti)  

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell’UNESCO, senza scopo di lucro, in riconoscimento del valore di tali montagne per l’Alto Adige. La fondazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo conservativo e durevole dei beni naturali.

(2) Lo statuto della fondazione è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere una adeguata rappresentanza della Provincia negli organi della fondazione.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio della fondazione. Per questa finalità è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio 2010 (UPB 25210) la spesa massima di 150.000 euro.

(4) Dopo l’approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo della fondazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere annualmente alle spese per l’amministrazione e la gestione della fondazione.

(5) La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a mettere gratuitamente a disposizione della fondazione locali, attrezzature e arredamento.

(6) La spesa a carico degli anni successivi verrà autorizzata con la legge finanziaria annuale.49)

49)
L'art. 18/ter è stato inserito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

Art. 19 50)

50)
L'art. 19 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 20 (Copertura spese)

(1) I mezzi necessari per l'attuazione della presente legge, quelli inerenti all'assistenza ai sensi dell'articolo 18 al rimborso per lavori sospesi di cui all'articolo 19 vengono fronteggiati con lo stanziamento del cap. 440 del bilancio della Provincia.

Art. 21 (Sanzioni amministrative)  

(1) Ferme restando le sanzioni comminate in base ad altre disposizioni di legge vigenti, il contravventore alla presente legge è tenuto ad eseguire lavori per il ripristino dello stato originario o al restauro a proprie spese o al risarcimento in denaro del danno arrecato alla natura e al paesaggio. I relativi provvedimenti, avverso i quali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono adottati dal direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Qualora l'intervento abusivo non risulti immediatamente o integralmente compensabile attraverso il restauro, l'autorità competente, in aggiunta, ordina il pagamento di un risarcimento in denaro.51)

(2) Il direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può adottare, nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile, i provvedimenti contingibili e urgenti che secondo le circostanze sono più idonei ad assicurare la tutela del paesaggio. Egli può ordinare la sospensione di lavori iniziati senza previa autorizzazione paesaggistica ovvero in deroga alla stessa.52)

(3) Se il trasgressore non ottempera alla sanzione entro il termine prefissato, dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo od anche prima, in caso di urgenza, può essere provveduto d'ufficio. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Direttore della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio; essa, nonché l'importo del risarcimento in denaro, sono riscossi secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.53)

51)
L'art. 21, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, e poi così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
52)
L'art. 21, comma 2, è stato abrogato dall'art. 38 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e successivamente reinserito dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, ed infine così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
53)
L'art. 21, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 38 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e poi dall'art. 11, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 22 (Elenco dei vincoli paesistici)

(1) Presso l'autorità provinciale per la tutela del paesaggio e presso gli uffici comprensoriali viene tenuto un elenco degli oggetti tutelati ai sensi della presente legge secondo la classifica dell'articolo 1 con relativi provvedimenti di applicazione del vincolo.

(2) Chiunque può prendere visione e redigere copia dell'elenco o di parti di esso.

(3) L'ufficio provinciale per la tutela del paesaggio provvede alla indicazione esteriore (insegne, marcature e simili) dei singoli beni o complessi di beni tutelati. L'apposizione dei distintivi è gratuita ed il deterioramento o la rimozione dei medesimi sono vietati.

Art. 22/bis  delibera sentenza

(1) La Provincia sottopone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione paesaggistica ed ambientale il territorio provinciale, mediante la redazione del piano paesaggistico o del piano territoriale provinciale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali.54)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 21.02.2007 - Landschaftspläne - allgemeines Planungsinstrument - Ausweisung von Zonen -Ermessensmissspielraum, bzw. offensichtliche Ungleichbehandlung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 30.05.1996 - Rielaborazione di piani paesaggistici - non occorre motivazione specifica
54)
L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

Art. 22/ter (Provvedimenti definitivi)

(1) Sono definitivi i provvedimenti di autorizzazione del sindaco di cui all'articolo 8, qualora non vengano annullati ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, e le decisioni sui ricorsi assunte dal collegio tutela paesaggio.55)

55)
L'art. 22/ter è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35, e successivamente sostituito dall'art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 22/quater

(1) Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige la Provincia utilizza per le violazioni di cui alla presente legge le sanzioni previste dall'articolo 1/sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, con riferimento all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.56)

56)
L'art. 22/quater è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 (Efficacia dei vincoli preesistenti)

(1) Tutti i provvedimenti adottati in base alla legge preesistente rimangono in vigore.

Art. 24 (Assistenza in giudizio)

(1) A norma dell'articolo 34, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 195157) l'avvocatura dello Stato può assumere, su richiesta, la rappresentanza e difesa dei comuni nelle controversie relative a funzioni ad essi delegate.

(2) In caso di controversie sorgenti in connessione con la presente legge, il Comune si mette in contatto con la competente autorità provinciale allo scopo di coordinare le eventuali azioni.

57)
Vedi l'art. 41 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49.

Art. 25 (Esercizio delle funzioni delegate)  delibera sentenza

(1) Le funzioni in materia di tutela del paesaggio di cui agli articoli 8, 11 e 14 sono esercitate dai sindaci dei singoli comuni per delega della Provincia.

(2) Nell'esercizio delle funzioni delegate i Sindaci devono attenersi alle direttive generali che potranno essere impartite dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Le direttive diventano obbligatorie il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione. 58)

(3) Gli organi provinciali competenti possono sempre sostituirsi al Sindaco nell'esercizio della funzione delegata in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive di cui al comma precedente.59)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

massimeDelibera N. 384 del 11.02.2008 - Criteri per l'insediamento di imprese rispettivamente per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”, e successive modifiche.
massimeDelibera N. 4568 del 28.12.2007 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti per i controlli in agricoltura biologica
58)
L'art. 25, comma 2, è stato così modificato dall'art. 11, comma 7, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
59)
L'art. 25 è stato modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.
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