Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1967, n. 54.
(1) Alla formazione professionale per l'esercizio di attività lavorative nel settore agricolo, nonché in quello di economia domestica rurale si provvede mediante l'istruzione professionale e l'addestramento professionale agricolo.
(2) L'istruzione professionale agricola è impartita in istituti professionali, che saranno disciplinati con apposita legge provinciale.
(3) L'addestramento professionale è effettuato a mezzo di corsi di addestramento professionale.
(4) Per quanto non diversamente disposto nella presente legge si applicano all'addestramento professionale nei settori di cui al primo comma le disposizioni della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modificazioni.