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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 16/bis (Rettifiche ed integrazioni dello stato tavolare)

(1)  L’assessore provinciale competente in materia può disporre la rettifica ed integrazione dello stato tavolare inerente alla proprietà e al godimento dei beni comuni. Il relativo decreto costituisce titolo per l’intavolazione. 17)

17)
L'art. 16/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 9, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.