(1) Il Presidente ed i vice Presidenti17) del consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.
(2) A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
(3) Ove il Presidente od i vice Presidenti17) del consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.9)
(4) Se il Presidente della Regione9) non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.
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