(1) Al fine di consentire che attrezzature quali telefoni, cassette postali, rivendite o distributori automatici, sportelli bancomat, nonché ogni altro impianto di pubblico utilizzo, possano essere utilizzate anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, sono stabiliti i seguenti criteri:
(2) Nei servizi igienici pubblici deve essere prevista la piena accessibilità di almeno un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44, e di almeno un lavabo per ogni gruppo di servizi installato.
(3) I tavoli posti negli esercizi di cui all’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, devono presentare preferibilmente le seguenti caratteristiche: