(1) Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui all’articolo 2, il requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso di accesso all'edificio fruibile in modo autonomo anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
(2) Al fine di assicurare il collegamento dell’accesso principale dell'edificio, o, per le strutture di cui agli articoli 12 e 13, anche di un accesso equivalente, con i percorsi veicolari, con le aree di parcheggio, con le attrezzature e con i servizi posti all’esterno ed agevolare l'avvicinamento, almeno un percorso pedonale accessibile deve presentare un andamento preferibilmente in piano e quanto più semplice possibile riguardo alle principali direttrici di accesso.
(3) Vanno evitati gli andamenti irregolari, le strozzature che riducono la larghezza utile a meno di 0,90 m, gli arredi o i pali che potrebbero costituire pericolo, se non opportunamente ubicati, e le griglie poste lungo il percorso a copertura di intercapedini o altro con elementi non conformi alle caratteristiche previste dall’articolo 21, comma 4.
(4) Per tutta la larghezza del percorso e fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio a persone in movimento.
(5) Devono essere previsti allargamenti del percorso delle dimensioni minime 1,50 x 1,50 m, da realizzarsi in piano, ogni 10 m di sviluppo, al fine di consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote.
(6) La differenza di quota senza ricorso a rampe non deve superare i 2,5 cm e deve essere arrotondata o smussata.
(7) Eventuali differenze di quota devono essere superate mediante rampe con pendenze e caratteristiche di cui all’articolo 20.
(8) La pendenza trasversale non deve superare l’uno per cento.
(9) La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, atta ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua e tale comunque da non generare impedimento o fastidio al movimento.