(1) L’arredo urbano soggetto alle prescrizioni tecniche è l’insieme di tutti gli oggetti esistenti sulla via e sullo spazio libero pubblico esclusa la segnaletica stradale verticale.
(2) Gli elementi d’arredo e le strutture, anche commerciali, con funzione d’arredo urbano, da ubicare su spazi pubblici, devono essere situati in modo tale da essere accessibili e da poter essere utilizzati da tutti i cittadini senza essere causa d’infortunio e d’intralcio al transito.
(3) Alberi, cespugli e altre piante non devono essere causa d’infortunio e d’intralcio al transito.