(1) Le aree ed i percorsi pedonali interessati dalle presenti prescrizioni tecniche sono quelli riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare, che comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi di cui all’articolo 22, indipendentemente dalla tipologia degli edifici che su di essi si affacciano.
(2) Elementi di urbanizzazione quali pavimentazioni, reti di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e telematica, non possono originare ostacoli che impediscono la libertà di movimento delle persone.
(3) Durante il periodo di esecuzione di lavori su aree e percorsi pedonali, l’amministrazione competente si adopera affinché l’accessibilità sia ripristinata nel più breve tempo.