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In vigore al: 04/10/2016
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Normativa provinciale
Assistenza e beneficenza
Provvidenze per le persone disabili
Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 (Definizioni)
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
1)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
Art. 3 (Definizioni)
(1)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
“edilizia sociale”: gli edifici residenziali realizzati dall’IPES e dai comuni;
“barriera architettonica”: qualsiasi ostacolo che limita o impedisce l’uso in sicurezza e in modo autonomo di spazi, edifici, strutture e attrezzature;
"accessibilità”: la possibilità di fruire in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici ed attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e rischio;
“accessibilità urbana”: la fruibilità, agevole e sicura per qualsiasi persona, della viabilità e mobilità urbana e degli spazi comuni cittadini;
“accessibilità costruttiva”: la agevole e sicura fruibilità per qualsiasi persona degli spazi costruiti, sia pubblici che privati;
“visitabilità”: la possibilità di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell’unità immobiliare, compresi i relativi percorsi di collegamento, ove l’accesso principale dell’edificio o, per le strutture di cui agli articoli 12 e 13, anche un accesso equivalente, deve essere accessibile alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
“adattabilità”: la possibilità di modificare lo spazio costruito, rendendolo accessibile, mediante lavori che non modifichino né la struttura né gli impianti comuni dell’edificio.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
a) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
d) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
i) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
k) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
Disposizioni generali
Soggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
Realizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
Scelta del contraente
Disposizioni generali
Lavori in economia
Garanzie
Contratto
Esecuzione dei lavori
Disposizioni generali
Contabilità dei lavori
Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori
Disposizioni preliminari
Visita e procedimento di collaudo
Art. 116 (Estensione delle verifiche di collaudo)
Art. 117 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
Art. 118 (Processo verbale di visita)
Art. 119 (Relazione di collaudo)
Art. 120 (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
Art. 121 (Difetti e mancanze nell'esecuzione)
Art. 122 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)
Art. 123 (Certificato di collaudo)
Art. 124 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
Art. 125 (Obblighi per determinati risultati)
Art. 126 (Lavori non collaudabili)
Art. 127 (Sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'appaltatore Riserve)
Art. 128 (Obblighi del collaudatore Ulteriori provvedimenti amministrativi)
Art. 129 (Svincolo della cauzione)
Art. 130 (Commissioni collaudatrici)
Art. 131 (Certificato di regolare esecuzione)
Art. 132 (Approvazione degli atti di collaudo)
Art. 133 (Accesso agli atti)
Accordo bonario e giudizio arbitrale
Norme finali e transitorie
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
A
B
a) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50
Strade rurali ad uso pubblico
Strade interpoderali e poderali
Norme finanziarie
Art. 9
C
D
E
F
G
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
A A -Alienazione dei beni patrimoniali
B Amministrazione del patrimonio
a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico