Pubblicato nel B.U. 24 novembre 2009, n. 48.
(1) Le scuole provinciali per le professioni sociali integrano i programmi formativi per il conseguimento del diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-as-sistenziale con i contenuti previsti dall’Accor-do nella Conferenza permanente Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 per l’operatore socio-sanitario e con quelli previsti dall’Accordo nella Conferenza permanente Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 per l’operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria.
(2) Oltre al diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-assistenziale gli allievi ottengono anche l’attestato di qualifica/diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-sanitaria con formazione complementare in assistenza sanitaria.