Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Prima dell'inizio della progettazione il committente dei lavori per la nuova costruzione o per l'ampliamento della scuola provvede all’elaborazione di un programma planivolumetrico ai sensi dell’articolo 15. Vanno presi in considerazione, a seconda del tipo di scuola, i programmi planivolumetrici previsti dal presente regolamento e dai suoi allegati. Vanno dettagliatamente motivate differenze sostanziali rispetto a questo programma planivolumetrico.
(2) Il programma planivolumetrico si basa sui dati attendibili in ordine allo sviluppo passato e futuro del numero di alunni e alunne, come previsto dal progetto organizzativo ai sensi dell’articolo 104.
(3) Nell'elaborazione del programma planivolumetrico il committente interpella le seguenti persone competenti: