(1) La Provincia, in qualsiasi momento, può verificare o richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto del conferimento della concessione.
(2) Se nel corso dell’istruttoria viene accertata una carenza nell’organizzazione dell’impresa, la Provincia può confermare la concessione per un periodo corrispondente al tempo necessario alla riorganizzazione dell'impresa e comunque non superiore al periodo di dodici mesi, purché non sia compromessa la sicurezza del servizio.
(3) Il gestore deve richiedere alla Provincia l’autorizzazione prima di procedere a modifiche della configurazione giuridica dell'impresa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto.
(4) Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, la Provincia provvede periodicamente al riesame della posizione del gestore, ferma restando comunque la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.