(1) Gli spurghi dei dissabbiatori presso le opere di presa sono eseguiti in modo da ridurre al minimo l'impatto per le acque superficiali; vanno evitati gli spurghi nei mesi tra novembre e aprile. Lo svuotamento delle vasche viene effettuato lentamente e con gradualità. Gli spurghi sono eseguiti con una frequenza tale da garantire nel corpo idrico a valle della presa una concentrazione di materiali sedimentabili inferiore o pari a 10 ml/l.
(2) Dopo l'asportazione del materiale sedimentato nel dissabbiatore dè previsto un adeguato lavaggio dell'alveo con deflusso naturale, lasciando aperte le paratoie per un lasso di tempo sufficiente a ripristinare le condizioni originarie dell'alveo ed a creare substrati favorevoli alla riproduzione ittica.
(3) Il ripristino del regime di Deflusso Minimo Vitale avviene lentamente e gradualmente in un lasso di tempo di almeno un'ora, al fine di ridurre al minimo le morie di pesci nelle aree laterali destinate a prosciugarsi.
(4) Nuove derivazioni d'acqua, in grado di produrre energia di punta e quindi di provocare un deflusso a pulsazione a valle della restituzione, possono essere autorizzate soltanto nel caso in cui a valle della restituzione siano previste misure di mitigazione del deflusso a pulsazione, volte a garantire gli obiettivi di qualità del corso d'acqua e le previsioni del piano di tutela delle acque. In ogni caso, il rapporto massimo tra le portate di magra e morbida artificiale non può essere superiore ad un valore di 1::3. Qualora, nel caso di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua esistenti, il rapporto sopraindicato venga già superato, non è ammesso un peggioramento della situazione esistente e, per quanto possibile, sono previste misure volte attea ridurre il deflusso a pulsazione.
(5) L'utilizzo dell'acqua turbinata per il raffreddamento degli impianti e delle macchine della centrale idroelettrica è ammesso, a condizione che vengano adottate misure idonee a evitare inquinamenti della stessa e a mantenere la variazione della temperatura da monte a valle del punto di immissione inferiore a 1° C. In tal caso non è richiesta l'autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 39 della legge provinciale.
(6) I progetti di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e la documentazione per il rinnovo di concessioni esistenti contengono le informazioni necessarie in merito al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Eventuali prescrizioni volte a garantire il rispetto delle presenti disposizioni sono contenute nel parere di cui all'articolo 47 della legge provinciale ed inserite nella concessione di derivazione.