In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 48 (Restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica)

(1) Gli spurghi dei dissabbiatori presso le opere di presa sono eseguiti in modo da ridurre al minimo l'impatto per le acque superficiali; vanno evitati gli spurghi nei mesi tra novembre e aprile. Lo svuotamento delle vasche viene effettuato lentamente e con gradualità. Gli spurghi sono eseguiti con una frequenza tale da garantire nel corpo idrico a valle della presa una concentrazione di materiali sedimentabili inferiore o pari a 10 ml/l.

(2) Dopo l'asportazione del materiale sedimentato nel dissabbiatore dè previsto un adeguato lavaggio dell'alveo con deflusso naturale, lasciando aperte le paratoie per un lasso di tempo sufficiente a ripristinare le condizioni originarie dell'alveo ed a creare substrati favorevoli alla riproduzione ittica.

(3) Il ripristino del regime di Deflusso Minimo Vitale avviene lentamente e gradualmente in un lasso di tempo di almeno un'ora, al fine di ridurre al minimo le morie di pesci nelle aree laterali destinate a prosciugarsi.

(4) Nuove derivazioni d'acqua, in grado di produrre energia di punta e quindi di provocare un deflusso a pulsazione a valle della restituzione, possono essere autorizzate soltanto nel caso in cui a valle della restituzione siano previste misure di mitigazione del deflusso a pulsazione, volte a garantire gli obiettivi di qualità del corso d'acqua e le previsioni del piano di tutela delle acque. In ogni caso, il rapporto massimo tra le portate di magra e morbida artificiale non può essere superiore ad un valore di 1::3. Qualora, nel caso di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua esistenti, il rapporto sopraindicato venga già superato, non è ammesso un peggioramento della situazione esistente e, per quanto possibile, sono previste misure volte attea ridurre il deflusso a pulsazione.

(5) L'utilizzo dell'acqua turbinata per il raffreddamento degli impianti e delle macchine della centrale idroelettrica è ammesso, a condizione che vengano adottate misure idonee a evitare inquinamenti della stessa e a mantenere la variazione della temperatura da monte a valle del punto di immissione inferiore a 1° C. In tal caso non è richiesta l'autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 39 della legge provinciale.

(6) I progetti di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e la documentazione per il rinnovo di concessioni esistenti contengono le informazioni necessarie in merito al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Eventuali prescrizioni volte a garantire il rispetto delle presenti disposizioni sono contenute nel parere di cui all'articolo 47 della legge provinciale ed inserite nella concessione di derivazione.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico