In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 23 (Comunicazioni)

(1) Per le aziende che, in base al Sistema informativo agricolo forestale, hanno più di dieci UBA e un carico bestiame superiore a quattro UBA per ettaro di superficie agricola utilizzata, la Ripartizione provinciale Agricoltura richiede i seguenti dati integrativi riguardanti la gestione degli effluenti di allevamento:

  1. tipo di stabulazione, sistema di rimozione delle deiezioni adottato e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
  2. ubicazione, capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, di attrezzature ed impianti zootecnici o delle acque reflue;
  3. altre forme di trattamento utilizzate oltre allo stoccaggio e caratteristiche degli impianti e degli effluenti di allevamento trattati;
  4. superficie agricola utilizzata dell'azienda, con identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento, indicando superficie, tipo di coltura e attestazione del relativo titolo d'uso;
  5. tecniche di distribuzione, con specificazione delle macchine e attrezzature utilizzate e dei termini della loro disponibilità;
  6. analisi del suolo idonee ad attestare il contenuto in elementi nutrizionali dello stesso;
  7. destinazione degli effluenti di allevamento in esubero.

(2) La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è presentata all'Ispettorato forestale competente, entro 30 giorni dalla richiesta. Resta fermo l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento nonché i terreni destinati all'applicazione.

(3) L'Ispettorato forestale competente verifica la rispondenza dei dati trasmessi e, se rileva anomalie o irregolarità, le segnala all'Agenzia per l'adozione dei provvedimenti necessari. Per la definizione dei provvedimenti, l'Agenzia si avvale della consulenza tecnica della Ripartizione provinciale Agricoltura.

(4) L'Agenzia e le Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste, possono richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2, e 3 e richiedere la comunicazione di dati integrativi anche alle aziende zootecniche non comprese tra quelle di cui al comma 1.

(5) Le aziende di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, nonché quelle in cui vengono allevati più di 500 capi bovini presentano all'Agenzia, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che riporta i seguenti elementi per il bilancio dell'azoto:

  1. gli asporti di azoto da parte delle colture praticate;
  2. l'effetto dei precedenti colturali;
  3. l'effetto delle precedenti fertilizzazioni organiche;
  4. gli apporti di azoto dei fertilizzanti organici e minerali; l'efficienza agronomica degli apporti azotati in funzione dell'epoca e delle modalità di distribuzione nonché del tipo di fertilizzante.

(6) L'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari di cui all'articolo 22 è soggetta a comunicazione, che contiene i seguenti elementi:

  1. identificazione univoca dell'azienda, del titolare e del legale rappresentante, nonché dell'ubicazione dell'azienda medesima e di tutte le eventuali ulteriori attività ad essa connesse;
  2. volume stimato e tipologia di acque reflue prodotte annualmente;
  3. capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti nonché indicazioni in merito ad eventuali altre forme di trattamento;
  4. tipo di utilizzazione e caratteristiche del sito oggetto dello spandimento, con relativa identificazione catastale ed indicazione della superficie totale utilizzata per lo spandimento.

(7) La comunicazione è presentata all'Agenzia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione ha una validità di cinque anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità, l'uso e le caratteristiche delle acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica.

(8) Nel caso di impianti di trattamento di effluenti di allevamento sovraaziendali, il gestore presenta all'Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente i seguenti dati:

  1. elenco delle aziende che conferiscono gli effluenti di allevamento, con indicazione della consistenza in UBA delle singole aziende;
  2. quantità e caratteristiche degli eventuali rifiuti organici e prodotti vegetali cotrattati;
  3. qualora lo spargimento venga effettuato direttamente dal gestore dell'impianto, indicazione delle particelle sulle quali viene effettuato lo spargimento e della relativa superficie;
  4. per gli effluenti conferiti ad aziende che non conferiscono effluenti di allevamento, indicazione delle quantità conferite e delle singole aziende destinatarie.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16   
ActionActionArt. 17   
ActionActionArt. 18   
ActionActionArt. 19   
ActionActionArt. 20   
ActionActionArt. 21   
ActionActionArt. 22 (Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare)
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24 (Modifica alla , recante "Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998")
ActionActionArt. 25 (Modifica alla , recante "Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali")
ActionActionArt. 26   
ActionActionArt. 27   
ActionActionArt. 28   
ActionActionArt. 29   
ActionActionArt. 30   
ActionActionArt. 31   
ActionActionArt. 32   
ActionActionArt. 33   
ActionActionArt. 34   
ActionActionArt. 35   
ActionActionArt. 36   
ActionActionArt. 37   
ActionActionArt. 38   
ActionActionArt. 39   
ActionActionArt. 40
ActionActionArt. 41   
ActionActionArt. 42   
ActionActionArt. 43   
ActionActionArt. 44   
ActionActionArt. 45-50.   
ActionActionArt. 51 (Clausola d'urgenza)
ActionActionTabella A e B
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActionDISPOSIZIONI PRELIMINARI
ActionActionGLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionIL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionDISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA
ActionActionLE COMMISSIONI LEGISLATIVE
ActionActionDISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionVOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
ActionActionPROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
ActionActionArt. 86 (Iniziativa legislativa)
ActionActionArt. 87 (Presentazione dei disegni di legge)
ActionActionArt. 87/bis (Esame nelle commissioni legislative dei disegni di legge provinciale concernenti la modifica di leggi provinciali in diversi settori)
ActionActionArt. 88 (Ripresentazione dei disegni di legge respinti)
ActionActionArt. 89 (Ritiro dei disegni di legge)
ActionActionArt. 90 (Lettura delle relazioni)
ActionActionArt. 91 (Apertura e chiusura della discussione generale)
ActionActionArt. 92 (Ordini del giorno)
ActionActionArt. 93 (Attuazione degli ordini del giorno)
ActionActionArt. 94 (Passaggio alla discussione articolata)
ActionActionArt. 95 (Discussione articolata)
ActionActionArt. 96
ActionActionArt. 97 (Emendamenti)
ActionActionArt. 97/bis (Termini per la presentazione di emendamenti e subemendamenti)
ActionActionArt. 97/ter (Inammissibilità di emendamenti e subemendamenti)
ActionActionArt. 97/quater (Discussione e votazione degli articoli, emendamenti e subemendamenti)
ActionActionArt. 97/quinquies
ActionActionArt. 97/sexies (Articoli aggiuntivi)
ActionActionArt. 98
ActionActionArt. 99
ActionActionArt. 100 (Disegni di legge con un unico articolo)
ActionActionArt. 101 (Trattazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio)
ActionActionArt. 102 (Trattazione del disegno di legge sul rendiconto generale)
ActionActionArt. 103 (Dichiarazioni di voto)
ActionActionArt. 104 (Votazione finale)
ActionActionArt. 105 (Votazione separata per gruppi linguistici)
ActionActionArt. 106 (Correzioni linguistiche e formali)
ActionActionArt. 107
ActionActionArt. 108 (Testi unici)
ActionActionMODIFICAZIONI DELLO STATUTO DI AUTONOMIA
ActionActionArt. 108/bis (Esame delle proposte di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa consiliare o giuntale)
ActionActionArt. 108/ter (Parere sui progetti di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare)
ActionActionRELAZIONI E AUDIZIONI
ActionActionFUNZIONI DI CONTROLLO
ActionActionUSO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico