(1) Ai fini del calcolo statistico per la classificazione delle zone, i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini sono considerati nella misura della metà, quelli delle case per ferie non vengono considerati.
(2) Le zone economicamente depresse sono elencate nell'allegato A. Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali:
(3) Le zone turistiche fortemente sviluppate sono indicate nell'allegato B. Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali quei comuni che hanno più di 2.500 posti letto alla data del 31 dicembre 2001 e:
(4) Le zone turistiche sviluppate sono indicate nell'allegato C. Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali tutti i restanti comuni o frazioni.