Pubblicato nel B.U. 17 luglio 2007, n. 29.
(1) Nei locali in cui è vietato fumare vanno esposti appositi cartelli realizzati secondo l'allegato A, almeno nel formato DIN A5, e recanti la scritta «vietato fumare» «Rauchen verboten» almeno in lingua tedesca e italiana, nonché la rappresentazione grafica del divieto di fumo.
(2) Nelle strutture con più locali è sufficiente che le indicazioni di cui al comma 2 siano riportate su almeno un cartello.
(3) Le aree per fumatori sono contrassegnate dal cartello recante la scritta «area per fumatori» «Raucherraum» almeno in lingua tedesca e italiana.
(4) In caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione nelle aree per fumatori va apposto il cartello recante la scritta almeno in lingua italiana e tedesca: «Vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione» «Rauchen verboten wegen defekter Lüftungsanlage».