(1)Le tipologie e gli importi dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e degli altri introiti sono determinati come da allegate tabelle A, B e C, fatte salve eventuali esenzioni particolari stabilite in precedenza con atto formale della Regione. 3)
(2) 4)
(3) Il rilascio dei servizi tramite gli uffici pubblici, che nelle altre province hanno identiche o analoghe competenze, avviene secondo le convenzioni o le modalità già in atto, a condizioni di reciprocità, con incameramento dei tributi da parte dell'ente che li riscuote.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.