(1)La Ripartizione Finanze e Bilancio ha facoltà di chiedere chiarimenti e di disporre accertamenti diretti sulle gestioni fuori bilancio, che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.
(2)La regolarità amministrativa e contabile, riscontrata sulla base del rendiconto amministrativo, degli accertamenti diretti eventualmente effettuati e della concordanza con i dati riportati nel conto giudiziale, presentato nei termini di legge dall'istituto di tesoreria, è comunicata dalla Ripartizione Finanze e Bilancio al responsabile della gestione. In tale comunicazione la Ripartizione Finanze e Bilancio può formulare le osservazioni ritenute opportune.
(3)Gli adempimenti di cui al comma 2 devono concludersi entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui il rendiconto è presentato. Qualora la Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio muova rilievo, il responsabile della gestione deve dare risposta entro un mese dal ricevimento della comunicazione.4)
(4)Effettuato il riscontro della Ripartizione Finanze e Bilancio, la documentazione allegata al rendiconto amministrativo è restituita al responsabile della gestione.
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.