(1) La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione scolastica costituisce uno specifico progetto del bilancio, del quale il programma indica riassuntivamente le entrate, le spese e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo.
(2) La gestione di cui al comma 1, deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative in particolare dell'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e di contabilità agraria.
(3) La relazione di cui all'articolo 5, comma 2, deve indicare, in particolare, l'indirizzo economico produttivo, gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell'azienda con i relativi costi, le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dalle disponibilità di cassa dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'articolo 5, comma 4.
(4) La direzione dell'azienda agraria spetta, di norma, al dirigente o alla dirigente. Qualora ricorrano speciali circostanze, la direzione dell'azienda può essere affidata dal dirigente o dalla dirigente ad un docente o una docente particolarmente competente che sottopone all'approvazione del dirigente o della dirigente le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica.
(5) Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2, l'attività didattica che può riferirsi a tutte le attività produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente o dalla dirigente. Gli eventuali utili derivanti dalla predetta attività sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi sono coperti con le disponibilità di cassa dell'istituzione scolastica.
(6) Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell'azienda può essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 37, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
(7) L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è destinato, nell'ordine, alla copertura di eventuali perdite di gestione, anche di successivi esercizi, a spese di investimento e al finanziamento di progetti dell'istituzione scolastica.
(8) Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di gestione può essere coperta, previa delibera del Consiglio, mediante prelevamento dalle disponibilità di cassa dell'istituzione scolastica, sempre che ciò non comprometta la realizzazione dei progetti e delle altre attività previsti dal bilancio e salvo reintegro con i successivi utili dell'azienda. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a permanenti e non rimuovibili cause strutturali dell'azienda il Consiglio deve valutare l'opportunità della chiusura dell'azienda stessa, con la destinazione delle relative attrezzature alle attività didattiche.
(9) Il conto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell'anno. Il conto si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al conto dell'azienda agraria sono allegati:
- un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame;
- un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino;
- una relazione illustrativa del responsabile o della responsabile dell'azienda sui risultati conseguiti;
- un prospetto riassuntivo della produzione dell'azienda agraria.
(10) Al conto dell'azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui al comma 9, lettera c), ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
(11) Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 e seguenti del codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.