Pubblicato nel B.U. 3 aprile 2001, n. 14.
(1) Per i pagamenti delle spese di missione tramite carta di credito è aperto presso il Tesoriere provinciale un apposito conto corrente bancario intestato alla Provincia Autonoma di Bolzano.
(2) Il funzionario delegato competente per il pagamento delle spese di missione provvede al trasferimento di fondi sul conto corrente bancario tramite ordinativi a favore di se stesso, avvalendosi dell'apertura di credito autorizzata a suo favore.