Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Le parti trasmettono al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'articolo 816 del codice di procedura civile.
(2) Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.
(3) Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari sono eseguiti direttamente dal collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.
(4) Quando la contestazione riguarda un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, il collegio arbitrale si limita a constatare gli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.
(5) In pendenza dell'arbitrato non sono sospesi i provvedimenti della pubblica amministrazione per l'esecuzione di ufficio, nè gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto che sono riconosciuti necessari nel pubblico interesse.