(1) Nel testo italiano del presente regolamento le denominazioni "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio" o "Ripartizione provinciale commercio" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Ripartizione provinciale Economia.”
(2) Nel testo tedesco del presente regolamento le denominazioni "Landesabteilung Tourismus, Handel und Dienstleistungen" o "Abteilung Handel" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Landesabteilung Wirtschaft.”
(3) Nel testo tedesco della lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 del presente regolamento le parole “der für den Handel zuständigen Abteilung der Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole “der Landesabteilung Wirtschaft”.
(4) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 19 del presente regolamento la denominazione “Ufficio tecnico di finanza” è sostituita dalla denominazione “Ufficio delle Dogane di Bolzano”. Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 23 le parole “al competente Ufficio tecnico di finanza” sono sostituite dalle parole “all’Ufficio delle Dogane di Bolzano”.
(5) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 19 del presente regolamento le parole “das Technische Finanzamt” sono sostituite dalle parole “das Zollamt Bozen”. Nel testo tedesco comma 3 dell’articolo 23 le parole “dem Technischen Finanzamt” sono sostituite dalle parole “dem Zollamt Bozen”. 57)
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.