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In vigore al: 04/10/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 37 (Adeguamento di denominazioni)

(1) Nel testo italiano del presente regolamento le denominazioni "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio" o "Ripartizione provinciale commercio" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Ripartizione provinciale Economia.”

(2)  Nel testo tedesco del presente regolamento le denominazioni "Landesabteilung Tourismus, Handel und Dienstleistungen" o "Abteilung Handel" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Landesabteilung Wirtschaft.”

(3)  Nel testo tedesco della lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 del presente regolamento le parole “der für den Handel zuständigen Abteilung der Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole “der Landesabteilung Wirtschaft”.

(4)  Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 19 del presente regolamento la denominazione “Ufficio tecnico di finanza” è sostituita dalla denominazione “Ufficio delle Dogane di Bolzano”. Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 23 le parole “al competente Ufficio tecnico di finanza” sono sostituite dalle parole “all’Ufficio delle Dogane di Bolzano”.

(5)  Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 19 del presente regolamento le parole “das Technische Finanzamt” sono sostituite dalle parole “das Zollamt Bozen”. Nel testo tedesco comma 3 dell’articolo 23 le parole “dem Technischen Finanzamt” sono sostituite dalle parole “dem Zollamt Bozen”. 57) 

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

57)
L'art. 37 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3, e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29.